Se
vi è capitato di essere personalmente segnalati (o se lo è stata la
vostra impresa) nella banca dati di uno dei Sistemi di informazione
creditizia (e cioé quelle banche dati utilizzate dalle banche per
ottenere informazioni sull'affidabilità dei clienti che richiedono
un finanziamento) e non riuscite per questo motivo ad accedere al
credito, potrebbero esservi utili le informazioni essenziali che
riportiamo di seguito.
In
primo luogo, le segnalazioni relative ad omessi pagamenti, ovvero a
semplici ritardi di pagamento non possono essere conservate
all'infinito nelle banche dati.
Infatti,
i tempi di conservazione dei dati sono stati stabiliti in un Codice
di Condotta inserito come allegato A.5 al Codice Privacy.
In
base all'art. 6, comma 2 del predetto Codice di Condotta "Le
informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei
pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate
in un sistema di informazioni creditizie fino a:
a) dodici mesi
dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione
di ritardi non superiori a due rate o mesi;
b) ventiquattro mesi
dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione
di ritardi superiori a due rate o mesi"
In
secondo luogo, per poter effettuare legittimamente una segnalazione
nella banca dati di un Sistema di Informazione creditizia, devono
ricorrere entrambe le seguenti condizioni:
A)
i dati contenuti nella segnalazione devono essere veritieri, nel
senso che si devono essere realmente verificati dei ritardi di
pagamento, ovvero delle omissioni nei pagamenti dovuti;
B)
deve essere stato rispettato il Codice deontologico e la procedura di
segnalazione ivi prevista (obbligo di informativa, obbligo di
preavviso, ecc).
In
assenza anche di uno solo dei requisiti di cui sopra la cancellazione
è illegittima e l'interessato ha il diritto di ottenerne la
cancellazione.
In
particolare, per quanto riguarda la procedura di segnalazione, la
Banca o l'intermediario deve seguire una procedura prestabilita,
anch'essa ricavabile dal contenuto del Codice di Condotta sopra
richiamato.
Ad
esempio, al momento della sottoscrizione del finanziamento o della
garanzia deve essere stata fornita all'interessato una specifica
informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi delll'art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003, in assenza della quale il trattamento deve
considerarsi illecito e, dunque, si può pretendere l'immediata
cancellazione dei dati dal Sistema di Informazione creditizia.
Inoltre,
prima di effettuare la segnalazione, la Banca deve fornire un
preavviso all'interessato, finalizzato a consentirgli di porre
rimedio ad eventuali inadempienze (mediante il pagamento o comunque
un diverso accordo con la Banca) ed evitare, di conseguenza, la
segnalazione.
Per
verificare se la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto dei
requisiti sopra indicati e sia, dunque, legittima, è buona regola
inviare alla banca o all'intermediario che ha effettuato la
segnalazione, nonché al Sistema di Informazione creditizio nella cui
banca dati risulta archiviata la segnalazione una "istanza di
accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy e
dell'art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta per i
sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al
consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".
Attraverso
questo adempimento preliminare, sarà possibile conoscere:
1
- quali siano i dati personali che sono oggetto di trattamento;
2
- quale sia l'origine dei dati personali e la data di
registrazione nella banca dati;
3
- quale sia il ritardo di pagamento in relazione ai dati personali
trattati, sia in relazione all'ammontare delle rate scadute e sia in
relazione alla loro data di scadenza
4
- se sia stata registrata nella banca dati l'eventuale
regolarizzazione o transazione della posizione.
Il
gestore della banca dati ha da 15 a 30 giorni di tempo per rispondere
e dal tenore della risposta si potrà verificare se per caso ci siano
state violazioni nel trattamento dei dati personali, tali da
legittimare la richiesta di cancellazione della segnalazione.
Nel
caso in cui la segnalazione sia stata illegittimamente disposta,
l'interessato ha diritto al risarcimento dei danni subiti, sia di
natura patrimoniale, che di natura non patrimoniale.
Per
quanto riguarda il danno patrimoniale (es. derivante dalla revoca di
un affidamento, dal mancato accesso al credito, ecc.) sarà
necessario fornire la
prova del danno effettivamente subito come conseguenza immediata,
diretta ed esclusiva della segnalazione illegittima: non basta,
quindi, allegare il rifiuto di altri finanziamenti, ma bisogna
provare
il fatto dal quale deriva il danno (es. rifiuto di un finanziamento,
revoca del fido, ecc.);
provare
che esso è stato dovuto esclusivamente alla segnalazione e
dimostrare
la tipologia di danno che ne è derivato e la relativa
quantificazione. Ad esempio, se il finanziamento sarebbe stato
impiegato per l'acquisto di un bene produttivo o l'esercizio
dell'impresa, dimostrare il danno subito per l'impossibilità di
realizzare il progetto da finanziare. Un altro esempio, se è stato
revocato un fido ed è stato necessario reperire la liquidità
sostitutiva a condizioni più gravose per l'impresa, si avrà
diritto – a titolo risarcitorio – alle maggiori somme sborsate
per procurare all'impresa la liquidità necessaria.
Anche
la prova del danno non patrimoniale deve essere data in maniera
rigorosa, così come è stato appena illustrato. Ad esempio, secondo
le pronunce dell'Arrbitro Bancario Finanziario è possibile accordare
il risarcimento per il danno reputazionale da segnalazione come
cattivo pagatore nel caso in cui la segnalazione illegittima sia
l'unica a carico dell'interessato. Infatti, se a carico
dell'interessato risultassero numerose segnalazioni, tale danno non
viene riconosciuto in base alla considerazione che la reputazione di
buon pagatore era già stata compromessa prima della segnalazione
illegittima.
Lo
studio assiste la propria clientela in ogni fase della procedura di
cancellazione e, qualora si renda necessario, anche nel relativo
contenzioso – sia stragiudiziale che giudiziale - con la Banca o il
Sistema di Informazione creditizia.
Contattando
lo studio, potrete avere un parere sulla legittimità della
segnalazione che Vi riguarda ed un preventivo per le eventuali
iniziative da intraprendere per ottenerne la cancellazione, anche con
riguardo alla gestione dei rapporti con la Banca o il Sistema di
Informazione creditizia.