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Se vi è capitato di essere personalmente segnalati (o se lo è stata la vostra impresa) nella banca dati di uno dei Sistemi di informazione creditizia (e cioé quelle banche dati utilizzate dalle banche per ottenere informazioni sull'affidabilità dei clienti che richiedono un finanziamento) e non riuscite per questo motivo ad accedere al credito, potrebbero esservi utili le informazioni essenziali che riportiamo di seguito.

In primo luogo, le segnalazioni relative ad omessi pagamenti, ovvero a semplici ritardi di pagamento non possono essere conservate all'infinito nelle banche dati.

Infatti, i tempi di conservazione dei dati sono stati stabiliti in un Codice di Condotta inserito come allegato A.5 al Codice Privacy.

In base all'art. 6, comma 2 del predetto Codice di Condotta "Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a:

a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi; 
b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi"

In secondo luogo, per poter effettuare legittimamente una segnalazione nella banca dati di un Sistema di Informazione creditizia, devono ricorrere entrambe le seguenti condizioni:

A) i dati contenuti nella segnalazione devono essere veritieri, nel senso che si devono essere realmente verificati dei ritardi di pagamento, ovvero delle omissioni nei pagamenti dovuti;

B) deve essere stato rispettato il Codice deontologico e la procedura di segnalazione ivi prevista (obbligo di informativa, obbligo di preavviso, ecc).

In assenza anche di uno solo dei requisiti di cui sopra la cancellazione è illegittima e l'interessato ha il diritto di ottenerne la cancellazione.

In particolare, per quanto riguarda la procedura di segnalazione, la Banca o l'intermediario deve seguire una procedura prestabilita, anch'essa ricavabile dal contenuto del Codice di Condotta sopra richiamato.

Ad esempio, al momento della sottoscrizione del finanziamento o della garanzia deve essere stata fornita all'interessato una specifica informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi delll'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in assenza della quale il trattamento deve considerarsi illecito e, dunque, si può pretendere l'immediata cancellazione dei dati dal Sistema di Informazione creditizia.

Inoltre, prima di effettuare la segnalazione, la Banca deve fornire un preavviso all'interessato, finalizzato a consentirgli di porre rimedio ad eventuali inadempienze (mediante il pagamento o comunque un diverso accordo con la Banca) ed evitare, di conseguenza, la segnalazione.

Per verificare se la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto dei requisiti sopra indicati e sia, dunque, legittima, è buona regola inviare alla banca o all'intermediario che ha effettuato la segnalazione, nonché al Sistema di Informazione creditizio nella cui banca dati risulta archiviata la segnalazione una "istanza di accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy e dell'art.  8 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".

Attraverso questo adempimento preliminare, sarà possibile conoscere:

1 - quali siano i dati personali che sono oggetto di trattamento;

2 - quale sia l'origine dei dati personali e la data di registrazione nella banca dati;

3 - quale sia il ritardo di pagamento in relazione ai dati personali trattati, sia in relazione all'ammontare delle rate scadute e sia in relazione alla loro data di scadenza

4 - se sia stata registrata nella banca dati l'eventuale regolarizzazione o transazione della posizione.

Il gestore della banca dati ha da 15 a 30 giorni di tempo per rispondere e dal tenore della risposta si potrà verificare se per caso ci siano state violazioni nel trattamento dei dati personali, tali da legittimare la richiesta di cancellazione della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata illegittimamente disposta, l'interessato ha diritto al risarcimento dei danni subiti, sia di natura patrimoniale, che di natura non patrimoniale.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale (es. derivante dalla revoca di un affidamento, dal mancato accesso al credito, ecc.) sarà necessario fornire la prova del danno effettivamente subito come conseguenza immediata, diretta ed esclusiva della segnalazione illegittima: non basta, quindi, allegare il rifiuto di altri finanziamenti, ma bisogna

  1. provare il fatto dal quale deriva il danno (es. rifiuto di un finanziamento, revoca del fido, ecc.);

  2. provare che esso è stato dovuto esclusivamente alla segnalazione e

  3. dimostrare la tipologia di danno che ne è derivato e la relativa quantificazione. Ad esempio, se il finanziamento sarebbe stato impiegato per l'acquisto di un bene produttivo o l'esercizio dell'impresa, dimostrare il danno subito per l'impossibilità di realizzare il progetto da finanziare. Un altro esempio, se è stato revocato un fido ed è stato necessario reperire la liquidità sostitutiva a condizioni più gravose per l'impresa, si avrà diritto – a titolo risarcitorio – alle maggiori somme sborsate per procurare all'impresa la liquidità necessaria.

Anche la prova del danno non patrimoniale deve essere data in maniera rigorosa, così come è stato appena illustrato. Ad esempio, secondo le pronunce dell'Arrbitro Bancario Finanziario è possibile accordare il risarcimento per il danno reputazionale da segnalazione come cattivo pagatore nel caso in cui la segnalazione illegittima sia l'unica a carico dell'interessato. Infatti, se a carico dell'interessato risultassero numerose segnalazioni, tale danno non viene riconosciuto in base alla considerazione che la reputazione di buon pagatore era già stata compromessa prima della segnalazione illegittima.

Lo studio assiste la propria clientela in ogni fase della procedura di cancellazione e, qualora si renda necessario, anche nel relativo contenzioso – sia stragiudiziale che giudiziale - con la Banca o il Sistema di Informazione creditizia.

Contattando lo studio, potrete avere un parere sulla legittimità della segnalazione che Vi riguarda ed un preventivo per le eventuali iniziative da intraprendere per ottenerne la cancellazione, anche con riguardo alla gestione dei rapporti con la Banca o il Sistema di Informazione creditizia.



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